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Concessioni a Ortona. Il TAR non concede sospensiva, prescrizioni Sovrintendenza paiono sufficienti anche sul Fratino.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale non ha concesso la sospensiva per le nuove concessioni ad Ortona, giudicando sufficienti le stringenti prescrizioni imposte dalla Sovrintendenza dopo le prime preoccupazioni espresse da associazioni, cittadini e movimenti.

Ovviamente le decisioni dei giudici si rispettano ma appare sorprendente leggere che le misure imposte dalla sovrintendenza coprono anche le esigenze del Fratino, visto che la Soprintendenza si occupa espressamente di paesaggio e non di biologia ed ecologia dell'avifauna e che è mancata del tutto del tutto la procedura di legge specifica (chiamata Valutazione di Incidenza Ambientale, DPR 357/1997) per l'incidenza sulla specie su cui, tra l'altro, non è competente la Sovrintendenza ma i comuni e la regione. Nell'ordinanza non c'è neanche un accenno a questa procedura, nonostante l'abbia richiesta la stessa regione per iscritto.

 

Ad esempio, la Soprintendenza è intervenuta, dopo i primi interventi di associazioni, cittadini e movimenti, sulla tutela delle dune ma il Fratino si alimenta principalmente sul bagnasciuga e la procedura di legge avrebbe dovuto indagare sugli effetti delle concessioni non solo sui punti in cui la specie depone fisicamente le uova ma anche dove mangia visto che le norme europee impongono la tutela a 360 gradi della specie.

In sede di udienza di merito, se ci si arriverà visto che le concessioni sono temporanee e scadono a settembre, sarà nostra cura evidenziare maggiormente questo aspetto. 

Ciò detto, la lotta per la tutela del tratto di spiaggia della Stazione di Tollo continua perché intanto bisogna far rispettare fino all'ultima virgola le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza e poi si dovrà attivare una vertenza sul nuovo Piano spiaggia comunale, che è la vera sfida che abbiano di fronte. Venerdì prossimo alle ore 18 davanti al circolo La Granita ci sarà una riunione per decidere tutti assieme le prossime mosse del movimento Dune Bene Comune.

c.s. MOVIMENTO DUNE BENE COMUNE

 

 

Qui sotto le due ordinanze:

 

N. 00091/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00197/2019 REG.RIC.           

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 197 del 2019, proposto da:

 

Cinzia Innocenti, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Manica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Pesaro, n. 21;

 

contro

Comune di Ortona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Valentino Sisti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti

Davide Alessandro Baldassarre, non costituito in giudizio; 
Società Progolf a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pimpini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Associazione Stazione ornitologica abruzzese "Nicola De Leone" o.n.l.u.s., rappresentata e difesa dagli avvocati Herbert Simone e Michele Pezone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione del dirigente del settore Attività tecniche e produttive del Comune di Ortona, n. 439 del 30 aprile 2019, contenente l'avviso pubblico per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime stagionali per finalità turistico ricreative e valorizzazione sociale e ambientale, nella parte in cui prevede l'assegnazione in concessione delle aree individuate nel Piano demaniale marittimo comunale con le sigle "CP13" e "CP14";

- della determinazione del dirigente del settore Attività tecniche e produttive del Comune di Ortona, n. 540 del 22 maggio 2019, avente ad oggetto "Avviso pubblico per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime stagionali. Approvazione dei verbali di gara n. 2, 3 e 4 e aggiudicazione delle concessioni", nella parte in cui si provvede all'aggiudicazione delle aree denominate "CP13" e "CP14" rispettivamente al signor Baldassarre Davide Antonio ed alla società Progolf a r.l.;

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ortona e della società Progolf a r.l.;

Vista la memoria del Comune e i relativi allegati;

Visti i documenti prodotti dalla ricorrente;

Visto l'atto di intervento dell'Associazione Stazione ornitologica abruzzese "Nicola De Leone" o.n.l.u.s.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2019 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per la ricorrente l'avvocato Francesca Manica, per il Comune di Ortona l'avvocato Fausto Troilo su delega dell'avvocato Paolo Valentino Sisti, per la società controinteressata l'avvocato Pierluigi Marramiero su delega orale dell'avvocato Antonio Pimpini e per l'associazione interveniente l'avvocato Michele Pezone.

 

Il Collegio ritiene che le doglianze contenute nel ricorso non sono assistite, allo stato, da un sufficiente grado di fondatezza.

Il parere reso al Comune di Ortona dalla Soprintendenza archeologica delle belle arti e del paesaggio in data 29 maggio 2019, favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e non impugnato dalla ricorrente, impone infatti ai concessionari delle aree demaniali CP13 e CP14 delle prescrizioni assai stringenti, ritenute idonee a preservare l'alto valore paesaggistico ed ambientale del sistema dunale della spiaggia e a tutelare le specie autoctone della flora e della fauna, con particolare attenzione alla nidificazione dell'uccello fratino.

La consistenza dell'aggiudicazione delle concessioni demaniali, di durata stagionale e per la sola posa in opera degli ombrelloni, con esclusione dell'estensione dei sottoservizi, nonché la circostanza che è ancora in atto la fase prodromica alla sottoscrizione delle concessioni, avente ad oggetto la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali presentati dagli aggiudicatari alle prescrizioni imposte dalla Sovrintendenza, escludono inoltre la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile per gli interessi personali e diffusi fatti valere dalla ricorrente, anche con il sostegno dell'associazione animalista intervenuta ad adiuvandum.

La conclusione della presente fase cautelare in un momento antecedente al rilascio delle concessioni suggerisce al Collegio di disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio in deroga alla regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), respinge la domanda cautelare.

Dispone la compensazione tra le parti delle spese della fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

 

Renata Emma Ianigro, Presidente FF

Massimiliano Balloriani, Consigliere

Rosanna Perilli, Referendario, Estensore

    L'ESTENSOREIL PRESIDENTE Rosanna PerilliRenata Emma Ianigro


Pubblicato il 08/07/2019

N. 00089/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00182/2019 REG.RIC.           

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 182 del 2019, proposto da:

 

Nunzio Catena e Giovanni Di Bartolomeo, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Di Bartolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Conte di Ruvo, n. 28;

 

contro

Comune di Ortona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Valentino Sisti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti

Baldassarre Davide Antonio, non costituito in giudizio; 
Società Progolf a r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pimpini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Associazione stazione ornitologica abruzzese "Nicola De Leone" o.n.l.u.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Herbert Simone e Michele Pezone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
Associazione Italiana per il World Wide Fund of Nature W.w.f. Italia o.n.l.u.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Legambiente o.n.l.u.s, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentate e difese dall'avvocato Francesco Paolo Febbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'avviso pubblico per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime stagionali per finalità turistico ricreative e di valorizzazione sociale ed ambientale del 30 aprile 2019, prot. n. 13284/19, a firma del Dirigente del Settore attività tecniche e produttive del Comune di Ortona, nella parte relativa alle concessioni demaniali "CP13" e "CP14";

- di tutti gli atti presupposti, prodromici e conseguenti, ivi compresi, sempre nella parte di interesse, gli atti ed i verbali della gara espletata e della determinazione dirigenziale n. 540 del 22 maggio 2019 con la quale sono stati individuati, quali assegnatari delle concessioni "CP13" e "CP14", il signor Baldassarre Davide Antonio e la Progolf s.r.l.;

- di tutti gli atti attuativi, concessori e contrattuali relativi a dette aree, in corso di predisposizione e di sottoscrizione.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ortona e della società Progolf a r.l.;

Vista la memoria del Comune di Ortona e i relativi allegati;

Visti i documenti prodotti dai ricorrenti e dalla Progolf s.r.l.;

Visti gli atti di intervento delle o.n.l.u.s. Associazione stazione ornitologica abruzzese "Nicola De Leone", Associazione Italiana per il World Wide Fund of Nature W.w.f. Italia e Legambiente;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2019 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per i ricorrenti l'avvocato Giovanni Di Bartolomeo, per il Comune di Ortona l'avvocato Fausto Troilo su delega dell'avvocato Paolo Valentino Sisti, per la Progolf s.r.l. l'avvocato Pierluigi Marramiero per delega orale dell'avvocato Antonio Pimpini e per le associazioni intervenienti l'avvocato Michele Pezone, anche in sostituzione dell'avvocato Francesco Paolo Febbo;

 

Il Collegio ritiene che le doglianze contenute nel ricorso non sono assistite, allo stato, da un sufficiente grado di fondatezza.

Il parere reso al Comune di Ortona dalla Soprintendenza archeologica delle belle arti e del paesaggio in data 29 maggio 2019, favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e non impugnato dai ricorrenti, impone infatti ai concessionari delle aree demaniali CP13 e CP14 delle prescrizioni assai stringenti, ritenute idonee a preservare l'alto valore paesaggistico ed ambientale del sistema dunale della spiaggia e a tutelare le specie autoctone della flora e della fauna, con particolare attenzione alla nidificazione dell'uccello fratino.

La consistenza dell'aggiudicazione delle concessioni demaniali, di durata stagionale e per la sola posa in opera degli ombrelloni, con esclusione dell'estensione dei sottoservizi, nonché la circostanza che è ancora in atto la fase prodromica alla sottoscrizione delle concessioni, avente ad oggetto la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali presentati dagli aggiudicatari alle prescrizioni imposte dalla Sovrintendenza, escludono inoltre la configurabilità di un pregiudizio grave ed irreparabile per gli interessi personali e diffusi fatti valere dai ricorrenti, anche con il sostegno delle associazioni animaliste e ambientaliste intervenute ad adiuvandum.

La conclusione della presente fase cautelare in un momento antecedente al rilascio delle concessioni suggerisce al Collegio di disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio in deroga alla regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), respinge la domanda cautelare.

Compensa tra le parti le spese della fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

 

Renata Emma Ianigro, Presidente FF

Massimiliano Balloriani, Consigliere

Rosanna Perilli, Referendario, Estensore

 

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