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San Giovanni Teatino, Comune condannato a risarcire ex dipendente per danni da amianto

Sentenza del Tribunale di Chieti, al fianco del lavoratore Inca Cgil

redazione
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Importante risultato ottenuto dal Patronato Inca Cgil di San Giovanni Teatino: un ex operaio del Comune ha ottenuto un risarcimento dai danni subiti a causa dell’esposizione a fibre di amianto.

All’ex dipendente era stata riconosciuta come malattia professionale la patologia “esiti di pachipleurite sin. trattata con decortazione” riconducibile alla esposizione a fibre di amianto. Il Comune di San Giovanni Teatino è stato condannato a risarcire la somma complessiva di 14.709,78€, oltre a 5.506,50€ di spese legali, per violazione dell’art. 2087 c.c. a seguito della mancata adozione da parte del Comune delle norme volte a tutelare l’integrità fisica del ricorrente.

In particolare, recita la Sentenza del Tribunale di Chieti, “il Comune di San Giovanni Teatino non ha adottato alcuna misura idonea ad impedire o a ridurre l’esposizione alle polveri contenenti fibre di amianto, non ha dotato il ricorrente di dispositivi di protezione individuale idonei a ridurre i rischi da inalazione delle suddette polveri e non ha formato il ricorrente in merito alle precauzioni da adottare per limitare i rischi da contatto con polveri contenenti fibre di amianto, pur essendo consapevole del possibile contatto del ricorrente con tali polveri estremamente nocive per la salute”.

Tutti i testimoni escussi hanno riferito che il magazzino e lo spogliatoio dove venivano riposte e prelevate le attrezzature di lavoro da parte del ricorrente e di tutti gli altri operai e dove gli operai stazionavano quando non impiegati in cantieri esterni, avevano una copertura in amianto. Inoltre i testimoni hanno anche riferito che il ricorrente partecipò alla installazione delle coperture in amianto dei locali adibiti a magazzino e alle attività di manutenzione degli edifici che avevano coperture in amianto tra cui la scuola comunale di via Roma (attuale sede della scuola civica musicale) e che durante lo svolgimento di tali attività venivano sollevate polveri prodotte dallo sbriciolamento della copertura in amianto. Per questi motivi la Sentenza del tribunale di Chieti rappresenta un precedente per tutti coloro che, adibiti alle stesse mansioni, hanno avuto danni alla salute riconducibili ad una esposizione all’amianto.

 

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